zurücksetzen

Aquileiense / Aquileia

Concilio provinciale (18-19 dic. 1282)

 

Il concilio provinciale di Aquileia fu indetto dal patriarca Raimondo della Torre e si svolse il 18-19 dicembre 1282. All’assemblea che discusse ben 11 canoni, preparati in precedenza dallo stesso patriarca Raimondo e dalla sua curia, furono invitati i sedici suffraganei, vescovi rispettivamente di Verona, Padova, Vicenza, Feltre e Belluno, Treviso, Trento, Ceneda, Concordia, Trieste, Pola, Capodistria, Cittanova d’Istria, Parenzo, Pedena, Como e Mantova, ma solo quattordici parteciparono direttamente o tramite procuratori. Furono assenti infatti i suffraganei di Como e di Mantova, entrambi in esilio dalle loro sedi. Presero parte al concilio anche il clero della Chiesa di Aquileia, gli abati dei monasteri e i rappresentanti dei frati Minori e dei frati Predicatori. Il primo canone mirava a rafforzare la centralità del patriarcato stabilendo che la festa dei santi Ermagora e Fortunato, protettori della Chiesa di Aquileia, dovesse essere celebrata in ogni chiesa della vasta provincia aquileiese con antifone, colletta e una riflessione al mattutino e nei vespri dei giorni feriali, con una solenne processione con le croci nei festivi. Il secondo canone ordinava ai chierici di partecipare assiduamente e devotamente agli uffici sacri per non impoverire la cura pastorale verso i fedeli. Il terzo canone concerneva l’onestà di vita e di costumi del clero: si ordinava di seguire scrupolosamente le costituzioni emanate nel 1279 dal legato pontificio e cardinale Latino Malabranca. Il quarto canone stabiliva un protocollo d’azione qualora il patriarca, un vescovo suffraganeo o un prelato fosse stato catturato, ucciso o morisse in prigionia per opera di un signore laico o ecclesiastico: gli altri vescovi dovevano agire insieme per la liberazione del patriarca ricorrendo alle censure ecclesiastiche e al braccio secolare e, in caso di morte, alla privazione in perpetuo dei feudi, delle cariche e dei possedimenti che i colpevoli detenevano. In questo caso il successore del patriarca era tenuto a perseguire i rei sia presso l’imperatore che presso il papa. Per tutto il periodo di prigionia del patriarca si sospendevano gli uffici divini in tutta la provincia aquileiese. Il quinto canone vietava di concedere la tonsura a chierici di altre diocesi privi di lettere del loro vescovo. I trasgressori sarebbero stati privati per un anno dell’esercizio della collazione. Il sesto canone proibiva l’emanazione di statuti contrari alla Libertas Ecclesiae e la conseguente abrogazione per quelli già esistenti sotto pena di scomunica. Il settimo canone era rivolto a coloro che avessero usurpato i beni della Chiesa: se non restituivano quanto abusivamente occupato e non riparavano i danni e i mancati guadagni entro due mesi sarebbero stati fulminati dalla scomunica e le loro terre sottoposte a interdetto. L’ottavo canone prescriveva ai confessori di indagare se i fedeli avessero pagato le decime e i quartesi dovuti alla Chiesa e di negargli l’assoluzione finché non avessero versato quanto dovevano. A questo canone erano tenuti ad obbedire anche i sacerdoti degli ordini mendicanti (Minori, Predicatori ed Eremitani), altrimenti sarebbe stato disatteso. Il nono canone vietava di dare sepoltura in terra consacrata agli scomunicati o a coloro che incorsi nella scomunica non avessero riparato i danni (o i loro eredi per loro) per cui erano stati scomunicati. Il canone era molto rigoroso: i trasgressori sarebbero stati sospesi dall’ufficio e dal beneficium e i corpi degli scomunicati riesumati. Il decimo canone prescriveva ai vescovi suffraganei la visita al patriarca e alla Chiesa di Aquileia almeno una volta all’anno. L’undicesimo canone ordinava che ogni vescovo suffraganeo avesse una copia delle presenti costituzioni conciliari presso di sé e la pubblicasse nella propria diocesi.

----------

QQ: Mansi 24, 427-438; Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, coll. 781-794.

Lit.: Demontis, La riforma; Demontis, Il patriarca Raimondo; Nuovo Liruti, s.v. Torre (della) Raimondo [De Vitt]; Tilatti, Sinodi diocesane e concili provinciali; DizCon I, 62; Marcuzzi, Sinodi aquileiesi, 110-120; Hefele/Leclerq, VI/1, 287-288.

 

Demontis, Luca

Januar 2020

 

Empfohlene Zitierweise:

Demontis, Luca, “Aquileiense / Aquileia: Concilio provinciale (18-19 dic. 1282)" in: Lexikon der Konzilien [Online-Version], Januar 2020; URL: http://www.konziliengeschichte.org/site/de/publikationen/lexikon/database/3416.html